Art. 2.
(Istituzione del Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio»).

      1. È istituito presso il presidio ospedaliero di Malcesine (Verona) il Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio», dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei.

 

Pag. 5


      2. Il Centro di cui al comma 1 può essere costituito anche sotto forma di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e può accettare contributi pubblici o privati da Enti ed Istituzioni, in ottemperanza alle normative vigenti.
      3. Al fine di dare risposta adeguata alle esigenze dei pazienti affetti dagli esiti tardivi ed invalidanti della poliomielite anche dal punto di vista curativo chirurgico, il Centro di cui al comma 1 deve essere dotato di tutte le unità operative necessarie alla cura chirurgica ortopedica ed alla riabilitazione ortopedica, neurologica e motoria. La dotazione delle citate unità operative deve essere concordata nell'ambito di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n.131, in ottemperanza alle esigenze del Centro di cui al comma 1.
      4. Il Centro di cui al comma 1 agisce di concerto principalmente con gli istituti universitari che effettuano ricerche sulle malattie del secondo neurone di moto e sulle cellule staminali, nonché di concerto con analoghe strutture operanti a livello europeo ed internazionale; a tal fine il Ministro della salute, con apposito provvedimento, provvede alla stipula di accordi di collaborazione con i singoli Paesi sia membri che non membri dell'Unione europea.